Tre anni fa a seguito di un annuncio pubblicitario aderii in nome di mio figlio ad una cooperativa edilizia che doveva costruire una palazzina.
Pagata la quota di socio si versò circa 20.000 euro come fondo per l’acquisto. La cooperativa non aveva in mano nulla se non la richiesta al comune dell’area che sembra essere di sua proprietà.
I lavori quindi al momento non sono ancora iniziati e il progetto edilizio è stato largamente rimaneggiato. Dell’appartamento prenotato non è rimasto nulla, ora c’è un altro appartamento. Si sono date le dimissioni perchè non c’è stato più il rapporto di fiducia con questa cooperativa.
Per rientrare della somma, mi dicono, devo attendere il subentro di altri soci e che la coop. dia inizio.
Riassumo: adesione, verbalmente mi viene detto che i lavori iniziano entro sei mesi. Tira e molla per i permessi, dopo due anni dimissioni, ora progetto difforme dalla prenotazione, lavori non iniziati.
Ho qualche ragione legale?
Risposta al quesito:
Chi aderisce ad una Cooperativa stipula un contratto in cui vengono stabiliti obblighi e diritti come in tutte le altre società.
Nelle Cooperative edilizie vengono normalmente previsti, oltre ai conferimenti per il mantenimento della struttura sociale (ad es. spese generali) anche i versamenti a copertura del costo alloggio (costi di costruzione, terreno e spese tecniche).
Le Cooperative edilizie, dunque, realizzano i programmi costruttivi con l’apporto materiale dei soci, ma anche con la loro partecipazione deliberativa, senza la quale gli amministratori non potrebbero operare legittimamente.
Alla luce di quanto precede, ciascun socio determina, ma anche subisce, l’attività sociale posta in essere dalla Cooperativa.
Per il socio, tuttavia, è prevista la possibilità del recesso, che viene regolato dallo Statuto e dall’art. 2532 del codice civile.
Nel caso prospettato sembra che il recesso sia stato accolto dagli amministratori della Cooperativa e, pertanto, il socio dimissionario ha diritto al rimborso di quanto versato a copertura del costo alloggio.
A meno che lo Statuto sociale non preveda diversamente, il rimborso delle predette somme non è vincolato al subentro di altro socio, trattandosi di debito che la Cooperativa assume con l’accettazione del recesso del socio.