Quesito del 13/11/2013

A seguito di una ricerca in internet su una questione complessa circa l’espulsione di due soci da una cooperativa edilizia per aver contestato la mancanza di atti deliberativi assembleari e del cda in merito al frazionamento del mutuo e del patrimonio comune. A seguito di tale contestazione il presidente ha proposto l’espulsione dei due soci per danni morali alla società in quanto avevano osato chiedere ispezioni alla competente DPL. Ispezioni che poi nel merito hanno confermato le contestazioni dei soci ma non hanno prodotto effetti sulla cooperativa che ha espulso i due soci.
Questi hanno fatto ricorso, secondo statuto, al collegio sindacale in funzione di collegio dei probiviri, in applicazione di una clausola endoprecedimentale che doveva perfezionare l’espulsione oppure no. I sindaci non hanno mai deliberato nulla pur avendo ascoltato le parti. La cooperativa ha citato i soci espulsi ed i componenti del collegio sindacale adducendo la nullità della clausola statutaria.
Si chiede la possibilità di una consulenza in merito alle responsabilità del presidente e del cda per aver stipulato contratti di assegnazione degli appartamenti e di alcune parti comuni tra cui la sede sociale in mancanza di qualsiasi atto assembleare ed in merito alla responsabilità dei componenti il collegio sindacale per non aver concluso la procedura endoprocedimentale di conferma o meno dell’espulsione. Resto in attesa di un cortese riscontro.

Risposta al quesito:
Nell’ipotesi di esclusione, i soci possono ricorrere al Collegio dei Probiviri (o dei Sindaci), se ciò è previsto dallo Statuto sociale, ma, così facendo, attiverebbero un procedimento “interno”, al compimento del quale dovrebbero, comunque, ricorrere all’Autorità giudiziaria competente.
Il ricorso interno comporta che il termine per impugnare la delibera decorre dalla data di pronuncia dei Probiviri.
Nel caso in specie, sembra che sia stata la stessa Cooperativa a citare i soci esclusi rilevando la nullità della clausola statutaria, stante la mancata pronuncia da parte del Collegio dei Sindaci.
Anche se la questione merita un adeguanto approfondimento, genericamente può affermarsi che la pretesa della Cooperativa non sembra fondata, sotto diversi profili:
–         Lo Statuto può prevedere il ricorso ad un organo interno, purchè esso non assuma funzioni arbitrali, ma si limiti ad esaminare i fatti ed emettere una decisione quale organo sociale e non giurisdizionale;
–         La Cooperativa non può invocare la nullità di una clausola prevista dallo Statuto, che rappresenta l’atto su cui si fonda il contratto di Società.
In ogni caso i soci convenuti possono formulare domanda riconvenzionale e proporre innanzi al giudice adito anche l’opposizione alla delibera di esclusione (per motivi formali e di merito).
Relativamente al  quesito sulla responsabilità degli amministratori va pur genericamente precisato che gli atti dispositivi (di assegnazione di alloggi sociali ovvero di parti comuni dell’edificio) richiedono sempre il deliberato assembleare, in mancanza del quale sono invalidi.
In ordine alla responsabilità dei Sindaci per il  ritardo, essendo essi un organo della Società, nel caso rappresentato è a quest’ultima che deve essere richiesto il risarcimento del danno, soprattutto a seguito della notifica dell’atto di citazione.